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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

47011
Stato 35 occorrenze
  • 1957
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 18.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell'articolo 82.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 165.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale della carriera direttiva dei servizi antincendi si applicano il procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal regolamento di

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo. Si applicano

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Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1957, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente decreto nonché quelle

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riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo

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Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della

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All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al

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qualifica di vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano le disposizioni degli articoli 164, quinto comma, e 201, primo

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penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.

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Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma

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Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più

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applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.

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Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico

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Agli impiegati collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 secondo comma e

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di copia, possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli

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Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali

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Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III

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